Fondo di Garanzia per le vittime della Strada (F.G.V.S.) cosa è e in quali ipotesi di sinistri stradali garantisce un risarcimento.


Cosa è:

E'un fondo istituito dalla legge 990/1969 (successivamente abrogata con l'entrata in vigore del codicedelle assicurazioni) persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dallacircolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione solo quando si verificano alcune ipotesi di sinistri.

Ipotesi di sinistri nelle quali opera il FGVS:

L'art. 283 del codice delle Assicurazioni sancisce che il FGVS risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dai natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nei seguenti casi:
1) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
2) sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione;
3) sinistro cagionato da veicolo o natante assicurato presso un'impresa operante in Italia, in regimedi stabilimento o di libertàdi prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
4) sinistro cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
5) sinistro cagionato da veicolo spedito nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e verificatosi nel periodo che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e si estende per 30 giorni, durante il quale lo stesso era privo di assicurazione;
6) sinistro cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Ipotesi 1) sinistro cagionato da veicolo non identificato:

Il legislatore, al fine di evitare frodi assicurative ha circoscritto l'operatività del Fondo alla sola ipotesi di danni alla persona e non anche i danni materiali.
Nel caso di lesioni personali gravi il risarcimento comprenderà anche danni alle cose a condizione che questi superino il valore di 500€ e solo per la parte eccedentetale importo.
Poichè il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve avere ad oggetto la sussistenza di prove rigoroseperciò il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo dovrà dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato e che non era identificabilecon l'uso dell'ordinaria diligenza.

Ipotesi 2) sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto di assicurazione:

In caso di sinistro ascrivibile a veicolo o natante non coperti da polizza assicurativa l'obbligazione risarcitoria del Fondo comprende sia il danno alle persone che il danno a cose il cui ammontare superi la soglia dei 500€; tale franchigia opera sia in fase stragiudiziale che nella eventuale fase giudiziale.
Anche in questo caso il danneggiato sarà onerato dal fornire la prova sia della sussistenza del comportamento del responsabile civile, il nesso eziologico tra la condottadel conducente del veicolo non assicurato ed il danno.
Il danneggiato inoltre ha l'onere di provare l'assenza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante tramite rapporto delle autorità intervenute e dagli accertamentida loro espletati o da ammissione dello stesso responsabile.
Tale prova non può invece ritenersi raggiunta dalla mancata risposta del responsabile.
N.B.:
- SI CONSIDERA SCOPERTO DI COPERTURA ASSICURATIVA: UN VEICOLO PER IL QUALE NON E' MAI STATO STIPULATO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER RCA;
- IL MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO, UNA VOLTA DECORSO IL QUINDICESIMO GIORNO DA QUELLO DELLA SCADENZA, COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DALLE24 ORE DELL'ULTIMO GIORNO DI TOLLERANZA
- IN CASO DI ALIENAZIONE DEL VEICOLO IN CUI L'ASSICURATO ABBIA RICHIESTO CHE IL CONTRATTO RCA VENGA RESO VALIDO SU ALTRO VEICOLO DI SUA PROPRIETA', IL VEICOLO SOSTITUTIVODI QUELLO ALIENATO RISULTERA' SPROVVISTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA SINO ALLA DATA DI RILASCIO DEL NUOVO CERTIFICATO.

Ipotesi 3) sinistro cagionato da veicolo assicurato presso impresa in liquidazione coatta:

La domanda risarcitoria potrà essere presentata al Fondo di Garanzia. L'Ivass ha la competenza di nominare uno o più commissari.
Ai sensi dell'art. 169, 1c. C. d. A. i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decretodi liquidazione, ma gli assicurati possono recedere dal contratto con effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione agli organi della liquidazione.
L'impresa designata provvede alla liquidazione stragiudiziale dei danni e nei suoi confronti può essere esercitata azione giudiziale esperita solamente decorsii sei mesi dall'invio all'impresa designata di lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento danni.
Azionato il giudizio si avrà un litisconsorzio necessario tra l'impresa designata e il commissario liquidatore.

Ipotesi 4) sinistro cagionato da veicolo posto in circolazione Prohibente domino:

In caso di sinistro cagionato da veicoli circolanti contro la volontà del proprietario, il Fondo di Garanzia ne risponde per il risarcimento.
In questi casi è bene sapere che l'assicurazione per RcAuto del veicolo danneggiante cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo la presentazione didenuncia da parte del proprietario.
L'intervento del Fondo per tali sinistri è subordinato alla cessazione del rischio in capo all'istituto assicuratore, decorrentedal giorno successivo alla proposizione della denuncia.
Lo stesso non avviene dove il proprietario non si sia avveduto del furto subito e non abbia perciò denunciato tempestivamente il furto alle forze dell'ordine.
In questocaso, risponderà dei danni la Compagnia assicurativa che garantisce il veicolo danneggiante senza poter richiedere l'intervento al Fondo ne rivalersi nei confronti del conducente.
Il proprietario dovrà provare di aver negato il proprio consenso alla circolazione del veicolo e di aver adottato un concreto ed idoneo comportamento specificatamentediretto a negare o impedire l'illecita o abusiva utilizzazione del veicolo.

Ipotesi 5) sinistro cagionato da veicolo spedito nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e verificatosi nel periodo che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e si estende per 30 giorni, durante il quale lo stesso era privo di assicurazione; e 6) sinistro cagionato da veicolo estero privo di assicurazione o con targa falsa:

L'art. 125 C. d. A. impone l'obbligo di assicurazione, per la durata della loro permanenza in Italia anche per i veicoli immatricolati o registrati in Stati Esteri e munitidi certificato di uso straniero, che si trovino a circolare temporaneamente nel territorio della Repubblica.
In caso di sinistro cagionato da veicolo regolarmente assicurato per la RcAuto, il legittimato passivo della richiesta è l'Ufficio Centrale Italiano il quale viene chiamato a provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia garantendone il pagamento agli aventi diritto.
In caso di veicolo estero scoperto di assicurazione è sostanzialmente analogo al caso di incidente cagionato da veicolo non assicurato; il d.lgs. 6/11/2007 n. 198ha poi introdotto una ulteriore ipotesi di sinistro cagionato da veicolo estero provvisto di targa falsificata, ipotesi in cui assistiamo all'intervento risarcitorio del Fondo Garanzia vittime della Strada.

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